
Sei un militare in pensione? puoi ottenere il ricalcolo della tua pensione. La Corte dei Conti boccia il sistema di liquidazione applicato dall’INPS e dice sì all’applicazione dell’aliquota del 44% ai militari la cui pensione è stata liquidata con il sistema misto
Gli arruolati nel corpo militare ( Esercito, Carabinieri, Polizia Penitenziaria,Vigili del Fuoco, Aeronautica, Guardia Forestale,Guardia di Finanza, Marina Militare) che abbiano maturato, al 31 dicembre 1995, non meno di 15 e non più di 20 anni di servizio utile a pensione, ai sensi dell’art. 54 del d. P.R. 1092/1973, dovrebbero vedersi applicata l’aliquota pensionistica pari al 44% e non l’aliquota contributiva del 35,9%.
Dopo le prime conferme giudiziali dell’applicabilità dell’aliquota del 44%, di cui all’art.54 del D.P.R. n.1092/1973, per il calcolo della quota di pensione retributiva del personale delle Forze Armate, beneficiario di pensione con il sistema misto, vi sono ottime probabilità di percorrere la strada della rideterminazione delle pensioni di fronte alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti.
Nel previgente sistema pensionistico, l’art.54 del D.P.R. n.1092/1973 prevedeva, per il calcolo della pensione (interamente retributiva) spettante “al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile”, l’applicazione dell’aliquota del 44%, “aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”, mentre l’art.44 dello stesso D.P.R. stabiliva, per il calcolo della pensione spettante “al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo”, l’applicazione della inferiore aliquota del 35%, “aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile”.
Le riforme pensionistiche succedutesi dal 1992 in poi non hanno abrogato e, quindi, hanno lasciato vigenti le due suddette disposizioni.
Tant’è che, ancora nel 2009, l’I.N.P.D.A.P., nel fornire istruzioni operative alle proprie strutture territoriali in occasione del subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale militare e militarizzato, non aveva dubbi nel precisare che: “Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art.54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Successivamente, tuttavia, l’I.N.P.S., subentrato dal 1° gennaio 2012 all’accorpato I.N.P.D.A.P., ha ritenuto e ritiene, che la quota di pensione retributiva spettante al personale militare vada calcolata come per il personale civile, e cioè applicando l’aliquota del 35% – e non quella del 44% – “aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio” prestato fino al 31.12.1995. Ad avviso dell’Istituto previdenziale, infatti, l’art.54 sarebbe stato e sarebbe riferibile alla sola fattispecie di cessazione dal servizio con “almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile” e non anche a quella di prosecuzione del servizio, dopo aver maturato quell’anzianità.
In altri termini, secondo l’I.N.P.S., l’art.54 del D.P.R. n.1092/73 sarebbe norma dettata, a suo tempo, al fine di rendere possibile l’erogazione di un congruo trattamento di pensione a favore del personale militare venuto a trovarsi in condizione di dover lasciare il servizio anzitempo (15/20 anni di servizio utile) e, pertanto, non potrebbe trovare applicazione al personale che abbia invece proseguito il servizio oltre il 20° anno.
Questa interpretazione, dopo aver trovato inizialmente avallo in una pronunzia della Corte dei conti della Sardegna è stata, poi, respinta da una successiva decisione della stessa Corte dei conti (cfr. Corte dei conti Sardegna, sentenza 04.01.2018, n.2), che ha ritenuto che la tesi sostenuta dall’I.N.P.S. sia errata, in quanto porta a privare di significato l’art.54, il quale, se al primo comma prevede che “l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni”, nel comma successivo aggiunge anche che “la percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
A giudizio della Corte sarda, infatti, la lettura combinata dei primi due commi dell’art.54 conduce logicamente a ritenere che “la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso (art.54, al secondo comma) prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo” e, dunque, “la disposizione non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione”.
L’orientamento della Corte dei conti della Sardegna è stato condiviso, ancora più di recente, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Calabria che, con sentenza n.12/2018 del 30.01.2018, ha ugualmente respinto le tesi dell’I.N.P.S., evidenziando, fra l’altro, come appunto l’applicazione dell’aliquota del 44% “viene anche fatta salva dalla disciplina di riforma del sistema pensionistico, se è vero come è vero che … il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995”.Le due decisioni hanno fatto emergere con chiarezza le incongruenze della posizione dell’I.N.P.S., incrinando tesi che, d’ora in poi, l’Istituto previdenziale potrebbe avere più difficoltà a sostenere, essendo risultate sostenute più che da solide ragioni giuridiche, dall’ormai consueto intento di risparmio di spesa.
Dello stesso avviso anche la Corte dei Conti Regione Lazio, Regione Toscana e Regione Puglia.
Il ricalcolo produrrebbe un aumento medio della pensione mensile compreso tra €. 150.00 – €. 250.00 oltre al recupero del maggior dovuto per gli ultimi cinque anni.
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